Statuto dell’associazione
Art. 1 (Denominazione e sede)
E’ costituita l’associazione di promozione sociale, denominata EVASIONI FOTOGRAFICHE che assume la forma giuridica di associazione.
L’associazione ha sede legale in loc. capoluogo, 27 (salone dell’alpinismo) nel comune di Valpelline e opera prevalentemente nella Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Eventuali variazioni di sede potranno essere approvate con deliberazione dell’Assemblea dei soci.
L’associazione di promozione sociale EVASIONI FOTOGRAFICHE è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti dei principi generali dell’ordinamento giuridico e in particolare della Legge 07 dicembre 2000, n. 383 e della Legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 e successive modificazioni.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Art. 2 (Finalità e ambito di attuazione)
La specifica finalità dell’associazione di promozione sociale è quella di perseguire esclusivamente obiettivi di carattere sociale, civile, culturale, avvalendosi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali senza scopo di lucro.
L’associazione opera negli ambiti dell’educazione e formazione degli adulti, tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico, artistico e monumentale, promozione e sviluppo di attività connesse, con lo scopo di diffondere il gusto estetico la visione artistica e di elargire le conoscenze tecniche e teoriche della fotografica a tutti coloro che fossero interessati.
Per il raggiungimento del proprio scopo, l’associazione intende svolgere le seguenti attività:
- INCONTRI MENSILI DI CONFRONTO, SU TEMI ARTISTICI
- WORKSHOP SU TEMI ARTISTICI SPECIFICI
- USCITE DIDATTICHE
- PROMOZIONE DI EVENTI INERENTI LA FOTOGRAFIA
- COLLABORAZIONE CON ALTRE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN ANALOGO SETTORE, O ENTI E ISTITUZIONI LOCALI AL FINE DI PROMUOVERE IL TERRITORIO
Art. 3 (Ammissione e perdita di qualifica di socio)
Sono soci tutte le persone maggiorenni che condividono le finalità dell’associazione, si riconoscono nello statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
L’ammissione all’associazione avviene per domanda scritta del richiedente. E’ considerata accettata salvo ratifica del Consiglio direttivo nella prima riunione utile.
Eventuale diniego deve essere motivato.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso
La qualifica di socio si perde per
- recesso con effetto allo scadere dell’anno;
- decesso;
- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persiste violazione delle regole dell’associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo e comunicata all’interessato a mezzo lettera raccomandata. Il socio escluso può fare ricorso all’Assemblea dei soci che, sulla base delle diverse motivazioni espresse, decide in via definitiva.
I soci che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non posso richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio.
Art. 4 (Diritti e doveri dei soci)
I soci hanno il diritto di:
- intervenire e votare in assemblea;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti;
- essere informati sulle attività dell’associazione e potervi partecipare;
- controllare l’andamento dell’associazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- recedere.
I soci hanno il dovere di:
- osservare le norme interne dell’associazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale stabilita dall’Assemblea;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci.
Le prestazioni dei soci sono prevalentemente in forma volontaria, libera e gratuita per il perseguimento dei fini istituzionali. In caso di particolare necessità, l’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.
Art. 5 (Organi sociali)
Sono organi sociali:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente e il Vice-presidente;
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. E’ ammesso il rimborso delle spese documentate con le stesse modalità previste all’art. 4.
Art. 6 (Assemblea dei soci)
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata con comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo di convocazione e inviata ai soci tramite e-mail o sms o altri sistemi telefonici (tipo whatsapp), almeno 7 giorni prima.
Ferme le limitazioni previste per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell’associazione, l’Assemblea è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Non sono ammesse più di _3_ deleghe per ciascun socio.
Ferme le limitazioni previste per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell’associazione, l’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
La modifica dello statuto è approvata dall’Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del patrimonio sono approvate dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l’Assemblea lo ritiene necessario.
L’Assemblea ordinaria è convocata per:
- eleggere il Presidente e il Vice-presidente;
- nominare il Segretario;
- approvare il programma delle attività;
- approvare la relazione delle attività svolte e il bilancio consuntivo dell’anno precedente;
- eleggere i componenti del Consiglio direttivo
- approvare gli indirizzi e il programma proposti dal Consiglio direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- stabilire l’ammontare della quota sociale.
L’Assemblea straordinaria viene convocata per:
- la discussione della proposta di modifica dello statuto;
- lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione.
Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.
Art. 7 (Consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo è composto da 5 membri.
Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo di convocazione e inviata tramite e-mail o sms o altri sistemi telefonici (tipo whatsapp) almeno 7 giorni prima.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto.
Il Consiglio direttivo dura in carica 3 anni e i membri sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un membro del Consiglio.
Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti o, in mancanza, sceglierà tra i soci e ne proporrà la ratifica alla prima Assemblea. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l’Assemblea deve provvedere all’elezione di un nuovo Consiglio.
Compete al Consiglio direttivo:
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell’associazione;
- sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo;
- mettere in atto le attività in base alle linee di indirizzo contenute nel programma annuale approvato dall’Assemblea;
- accogliere le domande degli aspiranti soci o respingerle con motivazione;
- deliberare in merito all’esclusione dei soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.
Art. 8 (Presidente e Vice-presidente)
Il Presidente e il Vice-presidente sono eletti dall’Assemblea ordinaria, tra i suoi componenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:
- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- revoca decisa dall’Assemblea.
Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano.
Compete al Presidente:
- presiedere il Consiglio direttivo e l’Assemblea e curarne l’ordinato svolgimento dei lavori;
- sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell’Assemblea e curare che siano custoditi presso il sito internet dell’associazione dove possono essere consultati dai soci tramite accesso riservato (username e password);
- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest’ultimo nella sua prima riunione;
In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-presidente.
Art. 9 (Il Segretario)
Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo nell’amministrazione dell’associazione. E’ preposto ai servizi amministrativi, contabili e di cassa dell’associazione.
Compete al Segretario:
- coadiuvare il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni;
- redigere i verbali dell’Assemblea e del Consiglio direttivo e assicurarne la libera visione ai soci;
- curare la tenuta e l’aggiornamento dei libri sociali;
- curare la corretta tenuta delle scritture contabili, l’assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- predisporre i bilanci consuntivi che il Consiglio direttivo propone all’Assemblea per l’approvazione.
Art. 10 (Patrimonio e proventi)
Il patrimonio è costituito:
- da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di sua proprietà;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incremento del patrimonio.
I proventi per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività derivano da:
- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Art. 11 (Bilancio)
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
Il bilancio consuntivo contiene i proventi e le spese sostenute relative all’anno trascorso ed è approvato dall’Assemblea entro il 31/03 di ogni anno.
I bilanci sono depositati presso il sito internet dell’associazione (accesso riservato ai soci) almeno 5 giorni prima dell’Assemblea.
I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 12 (Scioglimento e devoluzione dei beni)
L’associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall’Assemblea dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento o cessazione dell’associazione, i beni, che residuano al termine della liquidazione, saranno devoluti a fini di utilità sociale come previsto dalla lettera l), art. 3, Legge n. 383/00.
Art. 13 (Norme di rinvio)
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 383/00, alla legislazione regionale sulla promozione sociale e successive variazioni.